«Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice 'constatazione' di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di 'valutazioni' difformi - che la causa estintiva é maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute».
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